Volo in ritardo o cancellato? A cosa hai diritto
L’obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.
Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero:
Distanze in Km e Ammontare della compensazione
- Inferiori o pari a 1500 Km € 250,00
- Comprese tra 1500 e 3500 Km € 400,00
- Superiori a 3500 Km € 600,00
Occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).
Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:
- Bevande;
- Cibo;
- Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);
- Trasporto sino all’alloggio;
- Telefonate ed e-mail.