Volo in ritardo o cancellato? A cosa hai diritto

L’obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.
Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero:

Distanze in Km e Ammontare della compensazione

  • Inferiori o pari a 1500 Km  € 250,00
  • Comprese tra 1500 e 3500 Km  € 400,00
  • Superiori a 3500 Km € 600,00
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Occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).

Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:

  •     Bevande;
  •     Cibo;
  •     Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);
  •     Trasporto sino all’alloggio;
  •     Telefonate ed e-mail.
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